1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Agevolazioni per la prestazione di attività di volontariato). - 1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nell'espletamento delle attività previste da convenzioni stipulate con enti pubblici e con strutture private convenzionate, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti