Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Agevolazioni per la prestazione di attività di volontariato). - 1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nell'espletamento delle attività previste da convenzioni stipulate con enti pubblici e con strutture private convenzionate, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti

 

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di lavoro o dagli accordi collettivi di lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni a orario concentrato.
      2. Ai fini fiscali le ore di volontariato, prestate ai sensi del comma 1, opportunamente certificate, sono equiparate alla donazione di denaro».